Maternità-facoltativa

La maternità facoltativa, chiamata anche congedo parentale, è un periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro che spetta di diritto alla mamma o al papà dopo che è nato un figlio. Non è la stessa cosa della maternità obbligatoria: si differenzia sia per durata che per quanto riguarda il trattamento economico, ma rappresenta un’opportunità per prendersi cura del proprio bambino anche dopo che è scaduto il congedo tradizionale. La maternità facoltativa è un vero e proprio diritto: il datore di lavoro non può rifiutarsi di condere questo periodo di congedo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Maternità facoltativa: come funziona

La maternità facoltativa può essere richiesta entro i primi 12 anni di vita del bambino ed è un diritto non solo della madre ma anche del padre. Questo periodo può essere frazionato o continuativo e può essere sfruttato dai genitori contemporaneamente. Vediamo nei dettagli la durata della maternità facoltativa a seconda dei casi:

  • Per la madre il periodo di congedo parentale è di massimo 6 mesi;
  • Per il padre il periodo di congedo parentale e di massimo 7 mesi, che possono essere frazionati (per esempio 3 mesi + 3 mesi + 1 mese);
  • Per la madre o il padre che sono da soli il congedo parentale ha una durata massima di 10 mesi.

Maternità facoltativa: chi può richiederla

Maternità-facoltativaLa maternità facoltativa può essere richiesta da qualsiasi genitore (madre o padre) che abbia un lavoro, sia esso a tempo determinato o indeterminato, autonomo o dipendente. L’unica cosa che cambia è l’ente erogatore dello stipendio. Nel caso di lavoratori dipendenti, la maternità facoltativa viene anticipata direttamente dal datore di lavoro, mentre nel caso di autonomi o contratti particolari viene erogata dall’INPS.

Possono richiedere la maternità facoltativa:

  • Lavoratori/lavoratrici dipendenti a tempo determinato o indeterminato;
  • Lavoratori/lavoratrici autonomi iscritti alla gestione separata.

Non possono richiedere la maternità facoltativa:

  • Genitori disoccupati o sospesi;
  • Lavoratori/lavoratrici domestiche;
  • Lavoratori a domicilio.

Calcolo stipendio in caso di maternità facoltativa

Lo stipendio varia a seconda di quando viene richiesto il congedo parentale, nelle modalità seguenti:

  • Se la maternità facoltativa viene richiesta entro i primi 6 anni di età del bambino, si ha diritto al 30% della retribuzione media giornaliera (calcolata in base all’ultimo mese lavorato);
  • Se la maternità facoltativa viene richiesta dopo che il bambino ha compiuto gli 8 anni di età non si ha diritto ad alcuna retribuzione ma si può comunque astenersi dal lavoro.

Maternità facoltativa e ferie: come funziona?

Molte mamme o papà scelgono di alternare i giorni di congedo parentale con le ferie, ma bisogna prestare attenzione. Se infatti non si riprende l’attività lavorativa e si sfruttano le ferie intervallate da giorni di congedo parentale, vengono conteggiati anche i giorni festivi.

Come si richiede il congedo parentale

Il congedo parentale deve essere richiesto entro i primi 12 anni di vita del bambino e le modalità per la presentazione della domanda sono più di una:

  • Presentazione online nel sito dell’INPS;
  • Presentazione diretta presso la sede INPS della propria città.

Per avere maggiori informazioni ci si può rivolgere telefonicamente all’INP, che fornisce tutti i chiarimenti del caso e spiega quale documentazione occorre per completare la domanda.

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